(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2002)
Avvertenza:
    Entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione  del  testo  seguente,  un  quindicesimo degli elettori della
Regione  puo'  richiedere  che  si  proceda  al  referendum  previsto
dall'Art.  15,  quarto  comma,  dello  Statuto speciale e dalla legge
regionale  22 aprile  2002,  n. 4 (Disciplina del referendum previsto
dall'Art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale).
    Il  presente  comunicato  e'  stato redatto ai sensi dell'Art. 2,
comma 4, della legge regionale n. 4/2002.
                               Art. 1.
                      Modificazione all'Art. 3
    1.  Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n.  3  (Norme  per  l'elezione  del  consiglio  regionale della Valle
d'Aosta),  le  parole «da almeno un triennio ininterrottamente o sono
nati  in  un  comune  della Regione» sono sostituite dalle parole «da
almeno un anno ininterrottamente».