(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2002) Avvertenza: Entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del testo seguente, un quindicesimo degli elettori della Regione puo' richiedere che si proceda al referendum previsto dall'Art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale e dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (Disciplina del referendum previsto dall'Art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale). Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'Art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4/2002. Art. 1. Modificazione all'Art. 3 1. Al comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un comune della Regione» sono sostituite dalle parole «da almeno un anno ininterrottamente».